Le agevolazioni “prima casa” sono concesse anche per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale, cioè dei locali destinati a uso accessorio. Si tratta, più precisamente, di cantine, magazzini e locali di deposito (compresi nella categoria catastale C/2), rimesse, autorimesse, stalle, scuderie (comprese nella categoria catastale C/6) e tettoie chiuse o aperte (comprese nella categoria catastale C/7).
Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per la prima casa, anche se acquistate con atto separato. Quindi se io oggi acquisto la prima casa e domani compro anche il box per l’auto avrò diritto alle agevolazioni anche su quest’ultimo.
L’importante è che l’acquisto dell’abitazione al cui servizio è posta la pertinenza sia avvenuto con le agevolazioni per la prima casa.
L’amministrazione finanziaria è intervenuta proprio per chiarire alcuni dubbi su questo punto. La necessità di aver goduto dell’agevolazione per l’acquisto originario dell’abitazione era un problema per chi aveva acquistato la propria abitazione con un atto soggetto a Iva prima del 22 maggio 1993, quando l’aliquota del 2% (fino al 31 dicembre 1988) o del 4% (dal 1 gennaio 1989 al 22 maggio 1993) non era un’agevolazione, ma l’imposta ordinaria per la vendita di abitazioni. La circolare n. 19/E del 1 marzo 2001 ha però chiarito che anche in questo caso è ammessa l’agevolazione per i locali accessori.
Non è necessario che le pertinenze si trovino nello stesso edificio dell’abitazione principale, è sufficiente che siano in prossimità della stessa (nella stessa via o nelle vie circostanti) e comunque sempre nello stesso Comune. In tal senso si è pronunciato anche il Ministero delle Finanze con la circolare sopra citata.
La legge consente di usufruire delle agevolazioni per l’acquisto di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali sopra citate. E’ possibile acquistare una cantina e un’autorimessa, ma se si acquistano due autorimesse l’agevolazione viene concessa solo per una di esse. Non è invece previsto un limite dimensionale. Potendo scegliere, quindi, conviene acquistare una sola autorimessa con due posti auto anziché due autorimesse separate.
L’Agenzia delle entrate, modificando il proprio precedente orientamento, ha recentemente ammesso l’applicazione delle imposte sul valore catastale delle aree pertinenziali ai fabbricati abitativi, anche se censite in catasto terreni (risoluzione n. 149/E dell’11 aprile 2008). Il riconoscimento della natura pertinenziale delle aree, indipendentemente dal modo in cui risultano censite in catasto, consente anche di applicare l’agevolazione per l’acquisto della prima casa, che in precedenza era concessa dall’amministrazione finanziaria solo per le aree censite in catasto fabbricati unitamente al bene principale, cioè accatastate insieme al fabbricato oppure “graffate” catastalmente allo stesso (Agenzia delle Entrate, circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 e risoluzione n. 32/E del 16 febbraio 2006). La natura pertinenziale delle aree, e quindi l’applicabilità delle agevolazioni fiscali, appare scontata alla luce della definizione di pertinenza contenuta nel codice civile (art. 817 c.c.), che richiede esclusivamente la destinazione durevole della pertinenza al servizio del bene principale, e dell’orientamento della Corte di Cassazione, che attribuisce rilevanza solo alla situazione di fatto (sentenza 5755 del 16 marzo 2005), ma fino alla risoluzione dell’11 aprile 2008 non era riconosciuta dall’amministrazione finanziaria.