Le nuove competenze notarili introdotte dalla riforma “Cartabia”

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Arrivano nuove competenze notarili con la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022): il legislatore ha apportato una serie di modifiche anche al codice civile, entrate in vigore il 28 Febbraio del 2023.

In particolare, per quanto riguarda le nuove competenze notarli, relative alla volontaria giurisdizione, il legislatore all’art. 21 del d.lgs. 150/2022 ha previsto l’attribuzione di una competenza concorrente rispetto all’autorità giudiziaria in capo al notaio rogante per quanto attiene il rilascio di autorizzazioni per la stipulazione di atti pubblici o scritture private autenticate ove intervengano soggetti incapaci e in secondo luogo per gli atti che abbiano ad oggetto beni ereditari.

 

In caso di minore, interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno quando serve l’autorizzazione?

  • Accettare in donazione un immobile;
  • Vendere/acquistare un immobile;
  • Permutare un immobile;
  • Dividere un immobile con altri;
  • Accettare l’eredità;
  • Accettare legati;
  • Cancellare ipoteche;
  • Intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca.

In caso di beni ereditari per quali soggetti serve l’autorizzazione?

  • I chiamati all’eredità o gli eredi;
  • Il curatore dell’eredità giacente;
  • L’esecutore testamentario.

La riforma e le relative nuove competenze notarili introdotte, crea così un “doppio binario” che consente alle parti di scegliere se rivolgersi all’autorità giudiziaria o al notaio incaricato della stipula dell’atto, offrendo il vantaggio di una maggiore snellezza e velocità nel rilascio delle autorizzazioni.

La competenza al rilascio è riconosciuta entro determinati limiti e precisamente:

 

limite soggettivo: provvedimenti autorizzativi che riguardano minori (sotto responsabilità genitoriale, sotto tutela, emancipati) interdetti, inabilitati, incapaci e beneficiari di amministrazione di sostegno;

limite oggettivo: le autorizzazioni non possono riguardare gli atti che attengono all’attività di impresa, con la conseguenza che, salvo l’art. 371 c.c. (che non è stato oggetto di modifica e dunque continua a riconoscere la competenza al tribunale ordinario o minorile) sarà sempre competente il Giudice Tutelare, inoltre non possono essere autorizzati gli atti che riguardano la promozione, la rinuncia, la remissione ad arbitri di liti dell’incapace nonché le transazioni.

 

Nomina del Curatore Speciale ex art. 320 c.c. sesto comma.

Il notariato sulla scorta della ratio della riforma, e in assenza di un espresso divieto, afferma che lo stesso notaio rogante può anche nominare il curatore speciale nei casi in cui sia necessario il suo intervento, oltre dunque ad autorizzarlo.

Nel caso di specie saranno comunque due i provvedimenti, uno di nomina e uno di autorizzazione.

 

Nomina del Curatore Speciale ex art. 321 c.c.

La norma in esame disciplina il caso dell’impedimento da parte dei genitori e non di un conflitto di interesse come la norma di cui sopra.

Il legislatore evidenzia come in questa ipotesi il provvedimento è unico, sia di nomina che di autorizzazione.

La norma si riferisce genericamente al “giudice”.

La dottrina ritiene che quando il legislatore richiama il “giudice” intenda il Tribunale ordinario, il quale dunque, ante riforma, è l’autorità competente al rilascio del provvedimento ex art. 321 c.c.

Alla luce della riforma si pongono due interrogativi sul punto e su queste nuove competenze notarili.

Infatti se tutte le competenze del Tribunale sono stato attribuite al Giudice Tutelare, aderendo alla ratio della riforma, anche in questo caso dovrebbe essere diventato competente il Giudice Tutelare.

Quanto alla competenza del notaio al rilascio del suddetto provvedimento, la dottrina è ancora più sicura nel riconoscerla al notaio rogante stante anche l’unicità del provvedimento.

 

Beni ereditari ex art. 747 c.p.c.

 

Il dato testuale fa si che la legittimazione concorrente in capo al notaio non si limita all’ipotesi di compimento di un atto dispositivo di un bene ereditario da parte di un soggetto incapace, ma anche tutti gli atti dispositivi che hanno ad oggetto beni ereditari, indipendentemente da chi li pone in essere.

Un esempio è l’atto posto in essere da un soggetto pienamente capace che abbia accettato con beneficio di inventario.

Altre ipotesi: atti posti in essere dal curatore aventi ad oggetto beni facenti parte di eredità giacente ex art 530 cc; atti del delato ex 460 cc; atti dell’esecutore testamentario ex art 703 cc; atti dell’istituito con istituzione fedecommissaria ex art 694.

 

  • In sostanza ogni volta che vi è un atto dispositivo di bene ereditario per il quale è necessaria l’autorizzazione del Tribunale delle Successioni ex art. 747 c.p.c., sussite una competenza concorrente in capo al notaio rogante.

 

Procedimento del rilascio della autorizzazione.

 

1) l’unico notaio competente è quello rogante a prescindere dalla residenza o domicilio

dell’incapace ovvero regionale del notaio;

2) è necessaria una richiesta scritta al notaio;

3) il notaio può rigettare la richiesta ovvero ricevere la richiesta e rilasciare l’autorizzazione. Il notaio rogante rilascia l’autorizzazione, verificando la necessità o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse della persona sottoposta a misura di protezione ovvero in relazione ai beni ereditari e determina le cautele necessarie per il reimpiego delle somme riscosse dall’incapace in dipendenza all’atto autorizzato.

4) l’efficacia dell’autorizzazione non è contestuale alla stipula in quanto diviene tale solo

se non reclamata e decorsi venti giorni dalle comunicazioni e notificazioni ai sensi di

legge;

5) autorizzato il compimento dell’atto, il notaio è tenuto a: comunicare l’autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale che sarebbe stato competente ante riforma, al P.M. e all’altra parte del contratto per consentire l’impugnazione.

6) il mezzo tipico per l’impugnazione è il reclamo, presentabile entro dieci giorni

dall’ultima della notificazioni e comunicazioni, i quali hanno il medesimo dies a quo dei venti giorni previsti dalla riforma.

7) Se vi è reclamo devo aspettare il giudizio di reclamo, altrimenti decorsi 20 gg dall’ultima notificazione posso ricevere l’atto in virtù del mio provvedimento autorizzativo.

 

 

Inoltre, tra le nuove competenze notarili, l’art 22 modifica gli articoli 56 e 57 della Legge Notarile attribuendo al notaio la competenza concorrente per la nomina dell’interprete. Infine, l’art 23  attribuisce al notaio la competenza per la riabilitazione dalla situazione di debitore protestato.