La dichiarazione di successione

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Gli eredi e i legatari devono presentare in via telematica, tramite un intermediario, all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di successione, che indica i beni immobili di proprietà del defunto, i conti correnti, gli investimenti finanziari, i crediti e i debiti, entro un anno dalla morte.

Il nostro studio può assistervi per la compilazione e la presentazione della dichiarazione di successione e in tutti gli adempimenti connessi (voltura catastale, pubblicazione del testamento, atto notorio per le banche, etc.) tramite il suo personale altamente specializzato in modo da evitare lungaggini e problemi burocratici.

Gli eredi e i legatari sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro un anno dalla morte.

L’obbligo grava anche sui chiamati all’eredità che non abbiano ancora accettato né rinunziato, sui loro legali rappresentanti e sugli esecutori testamentari.

E’ comunque sufficiente che la dichiarazione sia sottoscritta da uno qualsiasi dei soggetti obbligati.

La dichiarazione di successione deve essere redatta utilizzando il modello ufficiale, e presentata, per via telematica, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base all’ultimo domicilio del defunto.

Per chi è deceduto all’estero vale l’ultimo domicilio in Italia, se conosciuto, altrimenti è competente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma.

La redazione della dichiarazione di successione presuppone la conoscenza delle norme del codice civile e della normativa fiscale quindi è opportuno farsi assistere da un Notaio che è indubbiamente il professionista, oltre che pubblico ufficiale, dotato della maggiore preparazione in materia (si pensi che una delle prove del concorso pubblico che bisogna superare per diventare notai ha ad oggetto proprio la materia mortis causa).

L’imposta di successione (se dovuta) non deve essere pagata immediatamente, ma solo quando viene liquidata dall’Agenzia delle entrate, dopo la presentazione della dichiarazione, con un avviso notificato ai contribuenti.

Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla richiesta.

Tutti gli eredi sono responsabili in solido per il pagamento dell’intera imposta dovuta da essi e dai legatari, mentre questi ultimi rispondono solo della quota di loro competenza.

Quando nell’eredità sono compresi beni immobili, occorre invece liquidare e versare, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, l’imposta ipotecaria (2%), l’imposta catastale (1%), l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie.

La dichiarazione di successione telematica comprende un prospetto relativo all’autoliquidazione delle imposte, e l’autorizzazione all’addebito su conto corrente.

Nella dichiarazione di successione devono essere indicati i dati anagrafici del defunto e degli eredi e legatari, specificando il rapporto di parentela con il defunto.

Nella dichiarazione di successione deve inoltre essere riportata la descrizione analitica di tutti i beni e diritti soggetti all’imposta, con il relativo valore.

Devono dunque essere indicati i beni immobili che erano di proprietà del defunto, le aziende, le partecipazioni in società di qualsiasi genere, i conti correnti bancari e tutti gli investimenti finanziari, con la sola eccezione dei titoli di Stato o equiparati. Per quanto riguarda i conti correnti bancari e gli investimenti finanziari è quindi necessario chiedere alle banche o agli intermediari finanziari con cui il defunto intratteneva rapporti di comunicare per iscritto la situazione al momento della morte, specificando il saldo dei conti e il valore dei titoli o dei fondi di investimento.

I conti correnti, i titoli e i rapporti cointestati tra il defunto e altre persone si considerano ripartiti in quote uguali tra loro, salvo prova contraria. Quindi, in caso di cointestazione tra il defunto e un altro soggetto, il valore da indicare nella successione è pari alla metà.

Per evitare comportamenti elusivi la legge prevede che nel saldo dei conti correnti bancari non si tenga conto degli addebiti dipendenti da assegni presentati al pagamento nei tre giorni precedenti la data della morte. Si può dunque tenere conto solo degli assegni presentati per il pagamento almeno quattro giorni prima della morte, indipendentemente dalla data di emissione.
Ricordiamo che si considerano sempre compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento dell’asse ereditario, a meno che risulti un importo inferiore dall’inventario analitico redatto a norma di legge (da un notaio o dal cancelliere del tribunale).
Nella dichiarazione di successione devono essere indicate anche le passività deducibili, specificando i documenti che le dimostrano.

Non c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione solo quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (figli, discendenti o genitori), l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro (l’importo è stato aumentato dagli originari 25.823 euro a partire dal 13 dicembre 2014) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Ciò significa che la dichiarazione di successione deve essere presentata anche quando non deve essere pagata alcuna imposta, perché il patrimonio lasciato dal defunto è inferiore alla franchigia prevista dalla legge e non ci sono immobili sui quali applicare le imposte ipotecarie e catastali.

Il coniuge e i figli del defunto dovranno dunque presentare la dichiarazione di successione indicando tutti i beni lasciati dal defunto, con il loro valore, anche se poi dovranno pagare solo le imposte ipotecarie sugli immobili eventualmente compresi nell’eredità, dato che l’attuale importo della franchigia garantisce nella maggior parte dei casi l’esenzione dell’imposta di successione.

Ricordiamo anche che la prova della presentazione della dichiarazione della successione deve sempre essere richiesta dalle banche prima di poter mettere a disposizione degli eredi i rapporti già intestati a nome del defunto.

Le banche possono anche chiedere la prova della qualità di eredi.

Normalmente questa prova consiste in un atto notorio, nella quale due persone, che non devono essere parenti degli eredi né interessati in qualche modo all’atto, si presentano davanti al Notaio per dichiarare sotto giuramento chi sono gli eredi del defunto, avendone diretta conoscenza.

Alcune banche si accontentano però di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa direttamente dagli eredi, sempre davanti al Notaio o al segretario comunale.

E’ quindi opportuno chiedere alla propria banca quale documentazione occorre presentare.

E’ inoltre necessaria una copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento, se presente, ed eventualmente una copia autentica della rinuncia all’eredità da parte di qualcuno degli eredi.

Se il defunto era titolare o cointestatario di una cassetta di sicurezza, essa non può essere aperta se non in presenza di un Notaio oppure di un funzionario dell’Agenzia delle entrate, che redige il verbale del suo contenuto. Il verbale deve essere allegato alla dichiarazione di successione. 

Banche e successione

La legge vigente prevede che le banche e gli altri intermediari finanziari richiedano la prova della presentazione della dichiarazione della successione prima di mettere a disposizione degli eredi i rapporti già intestati a nome del defunto.

Questo non era più necessario dal 2001 al 2006, quando era stata abrogata l’imposta di successione.

Con il ritorno dell’imposta è tornata applicabile anche la norma che vieta alle banche di rendere disponibili agli eredi il denaro e gli investimenti del defunto, se non viene dimostrata la presentazione della dichiarazione di successione.

Questa regola vale anche quando non è dovuta alcuna imposta grazie all’applicazione della franchigia.

Come abbiamo visto, anche in questi casi, che saranno i più numerosi, la dichiarazione di successione deve essere presentata, e quindi le banche sono tenute a richiederla, a meno che il coniuge e i figli, quali unici eredi, dichiarino sotto la propria responsabilità che l’attivo ereditario, nel suo complesso, non è superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, il che esenta dall’obbligo della dichiarazione di successione.

Le banche possono inoltre richiedere la prova della qualità di eredi mediante un atto notorio, o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. E’ quindi opportuno chiedere alla propria banca quale documentazione occorre presentare.

E’ inoltre necessaria una copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento, se presente, ed eventualmente una copia autentica della rinuncia all’eredità da parte di qualcuno degli eredi.

La prova della qualità di eredi viene normalmente fornita mediante un atto notorio, nella quale due persone, che non devono essere parenti degli eredi né interessati in qualche modo all’atto, si presentano davanti al notaio per dichiarare sotto giuramento chi sono gli eredi del defunto, avendone diretta conoscenza. L’atto notorio è normalmente richiesto dalle banche prima di mettere a disposizione le somme agli eredi.

Per la stipula dell’atto notorio è dunque necessario ottenere la disponibilità di due persone che conoscevano il defunto e sono al corrente della sua situazione famigliare, pur non essendo legati da vincoli di parentela o affinità con il defunto o con gli eredi. Queste persone non devono essere in alcun modo interessate alla successione. Di solito ci si rivolge a due amici di famiglia.

Nell’atto notorio gli attestanti devono essere a diretta conoscenza dei fatti che dichiarano, e se ne assumono la responsabilità. Per questo, il ruolo di attestante non può essere assunto dai collaboratori del Notaio, che invece svolgono spesso la funzione di testimoni negli atti pubblici (funzione per la quale è sufficiente essere presente alla stipula, senza rendere alcuna dichiarazione).

Alcune banche, quando le somme comprese nell’eredità non sono particolarmente rilevanti, si accontentano di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa direttamente dagli eredi, sempre davanti al notaio.

E’ quindi opportuno chiedere alla propria banca quale documentazione occorre presentare.

Le cassette di sicurezza

Se il defunto era titolare o cointestatario di una cassetta di sicurezza, essa non può essere aperta se non in presenza di un Notaio oppure di un funzionario dell’agenzia delle entrate, che redige il verbale del suo contenuto. E’ inoltre opportuna la presenza di un perito per la valutazione degli oggetti presenti nella cassetta.

Il verbale deve essere allegato alla dichiarazione di successione.

Documenti per la dichiarazione di successione

Defunto

  • Certificato di morte (in carta libera con indicazione dell’ultima residenza del defunto)
  • Autocertificazione di stato di famiglia del defunto (in carta libera)
  • Estratto dell’atto di matrimonio del defunto (in carta libera)
  • Codice fiscale del defunto

Eredi

  • Autocertificazione di stato di famiglia degli eredi (in carta libera)
  • Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale degli eredi e rapporto con il defunto

Agevolazioni

  • Richiesta agevolazioni prima casa (se almeno un erede ha i requisiti – divieto di alienare per 5 anni)
  • Richiesta agevolazioni per giovani coltivatori diretti o IAP (meno di 40 anni – conduz. diretta per 6 anni)
  • Richiesta riduzione 40% per fondi rustici in famiglia diretto-coltivatrice (attestazione regionale)
  • Richiesta riduzione 40% per immobili in impresa familiare artigiana (risultante da atto notarile)
  • Richiesta altre agevolazioni

Banche

  • Lettera della banca/posta che elenca i rapporti in corso alla data della morte con il rispettivo valore,  evidenziando eventuali titoli esenti, o indicazioni per presentare la richiesta alle banche interessate

Immobili:

  • Copia degli atti di provenienza (atto di acquisto o successione precedente) e dati catastali aggiornati
  • Certificato di destinazione urbanistica (solo per i terreni)
  • Valore di mercato dei terreni edificabili o dei fabbricati privi di rendita catastale
  • Indicare la residenza familiare su cui il coniuge ha il diritto di abitazione (anche se rinunzia all’eredità)

Aziende e Società

  • PER LE AZIENDE GESTITE IN FORMA INDIVIDUALE – Copia autentica dell’ultimo inventario con le variazioni successive, o in mancanza elenco delle attività (e passività risultanti dalle scritture contabili), con il valore alla data della morte
  • PER LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI CAPITALI (s.r.l. – s.p.a. – s.a.p.a.) – copia autentica dell’ultimo bilancio e indicazione delle variazioni successive (fino alla morte)
  • PER LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONE (s.n.c. – s.a.s. – s.s.) – copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario e indicazione delle variazioni successive, o in mancanza elenco delle attività (e passività deducibili), con il valore alla data della morte
  • Richiesta di esenzione in caso di trasferimento ai discendenti o al coniuge di aziende, quote di società di persone o partecipazioni che integrano il controllo in società di capitali (obbligo di proseguire l’attività e mantenere il controllo per 5 anni)

Navi, imbarcazioni e aeromobili

  • Certificato dei pubblici registri (con elementi di individuazione e intestazione) e valore di mercato

Donazioni fatte in vita agli eredi

  • Copia degli atti di donazione fatti in vita agli eredi, e indicazione del loro valore alla data della morte

Debiti del defunto (passività)

  • Certificazione della banca per eventuali debiti, mutui o prestiti in corso alla data della morte
  • Fatture delle spese funerarie e spese mediche sostenute dagli eredi negli ultimi sei mesi di vita (con indicazione del nome del defunto)
  • Documenti di prova delle altre passività deducibili

Solo se c’è un testamento (è necessario l’atto di notarile pubblicazione)

  • Originale del testamento
  • Estratto dell’atto di morte rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso (in carta libera)
  • Carta di identità e codice fiscale di chi richiede al notaio la pubblicazione del testamento

Se occorre l’atto notorio (richiesto dalla banca, assicurazione o altro ente)

  • Carta di identità e codice fiscale di due attestanti estranei (non parenti né affini del defunto o degli eredi) che dovranno comparire personalmente davanti al notaio

In caso di rinuncia all’eredità (da fare entro 3 mesi dalla morte)

  • Carta di identità e codice fiscale del rinunziante e rapporto di parentela con il defunto