Quando i coniugi arrivano alla separazione personale o al divorzio, spesso uno dei nodi da sciogliere è la proprietà della casa coniugale (e le rate del relativo mutuo), e a volte anche di altri immobili acquistati insieme, magari in regime di comunione legale dei beni.
Il legislatore ha voluto favorire chi si trova in questa situazione, prevedendo un’esenzione fiscale sui trasferimenti immobiliari relativi a pratiche di divorzio (art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
L’esenzione è stata confermata dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 2E del 21 febbraio 2014) anche dopo il primo gennaio 2014, quando è entrata in vigore la riforma delle imposte di registro, che ha disposto l’abrogazione di gran parte delle agevolazioni ed esenzioni fiscali precedentemente previste dalla legge (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, e dall’art. 1, commi 608 e 609, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
La legge continua dunque a prevedere, per i trasferimenti immobiliari che avvengono nell’ambito di procedimenti di divorzio, l’esenzione totale dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori.
La Corte Costituzionale è intervenuta per precisare che la stessa agevolazione deve essere concessa anche ai trasferimenti di immobili che avvengono nell’ambito dei procedimenti di separazione personale dei coniugi, cioè un quella fase che precede il divorzio (sentenza n. 154 del 10 maggio 1999). La legge, infatti, aveva fatto riferimento solo al divorzio, perché solo in quella fase il regolamento dei rapporti tra i coniugi può dirsi definitivo, mentre nell’ambito della separazione personale gli accordi e i provvedimenti del giudice possono essere sempre modificati se cambiano i presupposti, cioè la situazione di fatto che li ha determinati. Ecco perché il trasferimento di un immobile, di per sé definitivo, era sembrato prematuro al momento della separazione personale. La prassi ha invece dimostrato che spesso i coniugi si accordano, già al momento della separazione personale, per il trasferimento della proprietà della casa coniugale (e non solo del diritto di abitarla), in luogo del pagamento di un assegno di mantenimento, e la Corte Costituzionale è intervenuta per estendere l’agevolazione fiscale.
L’Agenzia delle entrate, recependo l’orientamento già da tempo espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza 11458/2005), ha riconosciuto l’applicabilità dell’agevolazione anche al trasferimento di immobili a favore dei figli, che risultano molto frequenti nella prassi.
Secondo l’agenzia delle entrate, però, l’esenzione fiscale prevista dall’articolo 19 della legge n. 74 del 1987 si applica alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio solo se il testo dell’accordo omologato dal tribunale prevede esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare n. 27/E del 21 giugno 2012). Ciò comporta la necessità di inserire questa precisazione negli accordi di separazione o divorzio, al fine di poter usufruire dell’esenzione fiscale.
Inoltre, il trasferimento nell’ambito della separazione non fa perdere le agevolazioni prima casa.