Cosa sono gli enti del terzo settore (ETS)?

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In un periodo di forte crescita degli enti del terzo settore e del no-profit in Italia, si assiste ad un’importante novità normativa, ossia l’introduzione del codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) volto a disciplinare in un’unica categoria il variegato mondo degli enti del terzo settore.

Il codice del terzo settore regola qualsiasi aspetto degli enti del terzo settore, ossia quello costitutivo, organizzativo, procedurale, contabile e fiscale di questi enti

 

Il codice del terzo settore rappresenta un grande punto di svolta nella normativa che interessa gli enti del terzo settore nella duplice esigenza di superare la frammentazione legislativa in materia e di garantire il pieno riconoscimento delle organizzazioni no-profit in italia.

 

Gli enti del terzo settore sono enti privati con o senza personalità giuridica caratterizzati da una serie di elementi; sono infatti enti costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e che sono privi dello scopo di lucro si parla in particolare di assenza di scopo di lucro soggettivo ossia manca lo scopo di distribuzione degli utili sociali, fermo restando che questi enti possono svolgere attività commerciale purché per il perseguimento delle finalità cui sono preordinati. Per gli enti del terzo settore è previsto un espresso divieto di distribuzione di utili, riserve, fondi a favore di associati, lavoratori, promotori e di tutti i componenti degli organi sociali.

 

Gli enti del terzo settore sono soggetti all’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e l’iscrizione ha valenza costitutiva per l’assunzione della qualifica di ente del terzo settore a prescindere dalla sussistenza o meno della personalità giuridica dell’ente che potrebbe anche mancare, nel caso di associazione non riconosciuta .

L’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore serve per beneficiare della normativa prevista per gli enti del terzo settore, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali previste dal legislatore con questa riforma.

 

Quali sono le diverse categorie di ETS?

  • Organizzazioni di volontariato;
  • Associazioni di promozione sociali;
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Reti associative;
  • Altre categorie (enti privati che non rientrano nelle categorie anzidette ma che possono assumere la qualifica di enti del terzo settore);

Non rientrano nel novero di enti del terzo settore: le società e gli enti commerciali nonché gli enti pubblici.

 

L’assunzione della qualifica di ente del terzo settore per le categorie anzidette è facoltativa, diventa obbligatoria laddove gli enti intendano beneficiare di tutto il sistema predisposto dal codice del terzo settore.

Di conseguenza, gli enti preesistenti all’entrata in vigore del codice del terzo settore hanno dovuto adeguare il proprio statuto al modello previsto dal codice del terzo settore per poter beneficiare della relativa disciplina.

Gli enti privati hanno avuto tempo fino al 31 ottobre 2020 per adeguare i propri statuti rispetto a quanto previsto dal codice del terzo settore; il termine è stato prorogato al 31 marzo 2021 per le organizzazioni di volontariato per le imprese sociali e per le associazioni di promozione sociale.

 

Il codice del terzo settore ha inoltre abrogato la qualifica di ONLUS, ossia di organizzazione non lucrativa di utilià sociale, la quale ha dovuto provvedere entro i termini predetti all’adeguamento del proprio statuto provvedendo ad assumere la diversa qualifica o di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale.

 

L’atto costitutivo degli enti del terzo settore ai fini dell’iscrizione al RUNTS deve avere i seguenti elementi fondamentali:

  • deve recare nella denominazione sociale la dicitura ETS;
  • Deve risultare l’assenza di scopo di lucro, inteso come lucro soggettivo;
  • la finalità di utilità sociale perseguita;
  • l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto socialE; tale attività deve essere determinata e deve rientrare nelle previsione dell’art. 5 del codice del terzo settore. L’ente può svolgere anche un’attività diversa rispetto a quelle rientranti nell’art. 5 purché le stesse siano svolte in misura strumentale e secondaria;
  • La sede legale;
  • Le eventuali sedi secondarie;
  • Il patrimonio iniziale per il conseguimento dell’eventuale personalità giuridica; tale patrimonio coincide per le fondazioni in una somma liquida e disponibile di 30 mila euro  e per le associazioni in una somma liquida e disponibile di 15 mila euro;

Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro il loro valore deve essere attestato da una perizia giurata di stima prodotta da un revisore legale o da una società di revisione.

  • Norme relative all’ordinamento, all’amministrazione e alla rappresentanza;

Per quanto riguarda il sistema di amministrazione negli ETS da una serie di norme si evincerebbe che il sistema deve essere collegiale;

  • Diritti ed obblighi degli associati ove presenti;
  • – il sistema e i criteri di ammissione degli associati che deve essere ispirato al sistema della trasparenza e non discriminazione
  • Nomina dei primi componenti degli organi incluso l’organo di controllo ossia un revisore legale che è sempre obbligatorio delle fondazioni del terzo settore e nelle associazioni solo dove si raggiungano determinati limiti dimensionali;
  • Norme di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione dell’ente. La devoluzione sarà in favore di altri enti del terzo settore;
  • La durata dell’ente se prevista.

 

Gli enti del terzo settore sono soggetti ad alcuni obblighi ispirati al criterio di trasparenza;

  • Devono tenere libri sociali;
  • Devono redigere ed approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto a seconda delle dimensioni;
  • Devono pubblicare sul sito internet i compensi dati a qualsiasi titolo ai componenti dell’organo amministrativo o di controllo ai dirigenti o agli associati se si superino i ricavi di 100 mila euro l’anno.

 

Rilevante nell’ambito della disciplina degli enti del terzo settore è la figura del volontario; si tratta di un soggetto che rende gratuitamente la propria attività a servizio dell’ente del terzo settore per il perseguimento dell’attività di utilità sociale.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto, anche di lavoro subordinato con l’ente del terzo settore.

È stabilito per il volontario il divieto di ricever qualsiasi forma di retribuzione per l’attività svolta ad eccezione del rimborso per le spese effettivamente sostenute.

Per l’ente del terzo settore che si avvale di volontari non occasionali è previsto l’obbligo di un’assicurazione.