Contratto di mantenimento: quid iuris in caso di età avanzata del beneficiario?

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Il contratto di mantenimento è un contratto atipico in quanto non disciplinato dal codice civile; Allo stesso si applica l’art. 1872cc relativo alla rendita vitalizia; tuttavia, il contratto di mantenimento si distingue da tale fattispecie per il contenuto della prestazione dovuta, che non si esaurisce in un mero obbligo di dare. Con il contratto di mantenimento a fronte della cessione da parte di un soggetto di un bene mobile o immobile o di capitale a favore di un altro, il cessionario si obbliga nei suoi confronti a prestargli assistenza materiale e morale a seconda delle esigenze che in concreto vengono a porsi per tutta la durata della sua vita

l’elemento che connota la validità di detto contratto di mantenimento è l’aleatorietà, in mancanza del quale il contratto deve ritenersi nullo.

Secondo la giurisprudenza, l’elemento dell’aleatorietà non sussisterebbe nel caso in cui il beneficiario del mantenimento sia persona di età eccessivamente avanzata, tale da farne presumere la morte nel breve termine ovvero, indipendentemente dall’età, se versi in condizioni di salute precarie.

L’aleatorietà consiste infatti nell’oggettiva incertezza circa il valore delle due prestazioni, da una parte quella relativa al trasferimento del bene, dall’altra quella relativa alle prestazioni periodiche a carico del cessionario del bene e a favore del beneficiario del mantenimento.

La Corte di Cassazione si è espressa recentemente circa la validità del contratto di mantenimento, qualora dopo la sua conclusione si assista ad un progressivo deterioramento delle condizioni di salute del beneficiario di età avanzata (che al momento del contratto era in buona salute), tale da comportarne la morte entro breve termine.

Tale contratto è da considerarsi valido?

  • Sì secondo la Corte di Cassazione (Cass. sez. II, sentenza 10 ottobre 2023, n. 28329).

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, dopo la conclusione di un contratto di mantenimento, si assisteva ad un progressivo e naturale deterioramento delle condizioni di salute del beneficiario che tuttavia al momento della stipula dello stesso godeva di buona salute; tale deterioramento avrebbe di lì a poco determinato la morte del beneficiario.  Secondo la Corte di Cassazione deve comunque ritenersi soddisfatto il requisito dell’aleatorietà, dal momento che le condizioni del beneficiario, sebbene precarie a causa dell’età avanzata, non permettevano di prevederne la morte a breve termine.