Collazione: le elargizioni a favore del figlio convivente

adminArgomenti

Per quanto riguarda il tema della Collazione, ai sensi dell’art. 737 c.c., “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.”
Tenuti all’obbligo collatizio sono dunque solo i coeredi rientranti in una delle citate categorie (coniuge, figli e discendenti dei figli del de cuius).

Il legislatore, di fatto, con questa norma qualifica la donazione ricevuta in vita come un’anticipazione dell’eredità. Sostanzialmente, il de cuius con la donazione ha voluto anticipare al futuro erede tutto o parte della sua eredità dunque, all’atto della successione il bene donato deve esser considerato come un acconto della quota ereditaria. L’istituto mira dunque a riequilibrare eventuali squilibri tra i legittimari, determinati da eventuali donazioni dirette o indirette.

Ai sensi dell’art. 742 cc non sono soggette a Collazione:
– le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze .
– Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
– Non sono soggette a collazione le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Sono inquadrabili come liberalità, e dunque soggette a Collazione, le periodiche elargizioni di denaro da parte del genitore a favore del figlio convivente? No, secondo la Corte di Cassazione. (ordinanza n.18814/2023).
Secondo la Corte di Cassazione, nella caso in esame non si può ravvisare lo spirito di liberalità richiesto per l’applicazione della collazione, si tratta piuttosto adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale.

Le plurime elargizioni patrimoniali senza corrispettivo, operate in favore di persona convivente, possono essere considerate donazioni solo se il giudice del merito ha accertato che ognuna di esse è giustificata da “esclusivo spirito di liberalità”, e cioè con la consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza…”.